Fra il 16 e il 25 settembre 2026 la Cassazione ha depositato una serie di sentenze che escludono gli utili lasciati a riserva in una SRL dalla base su cui il socio lavoratore paga i contributi alla gestione commercianti. Chi ha versato su utili mai distribuiti può chiedere il rimborso all’INPS, che però non ha ancora cambiato le proprie istruzioni: serve documentare la delibera di accantonamento e muoversi entro i termini di prescrizione.
Questo articolo riguarda una platea precisa: il socio lavoratore di una SRL, iscritto alla gestione commercianti o artigiani, che ogni anno lascia l’utile in società invece di distribuirlo. Nell’e-commerce è la normalità, non l’eccezione: chi vende su Amazon o con un proprio negozio online reinveste l’utile nel magazzino, perché il capitale circolante è il collo di bottiglia del canale. Nelle conversazioni con i venditori strutturati in SRL questa è la configurazione che vediamo più spesso — e, secondo queste sentenze, è anche quella su cui si è pagato di più del dovuto.
Non è un articolo di consulenza fiscale: è una mappa di cosa è stato deciso, con i riferimenti per verificarlo, e di cosa chiedere al proprio commercialista.
Cosa hanno deciso le sentenze di settembre 2026?
Che l’utile prodotto da una SRL e accantonato a riserva, se non viene distribuito al socio né a lui imputato fiscalmente, non entra automaticamente nella base imponibile contributiva del socio lavoratore iscritto alla gestione artigiani o commercianti. In sintesi, come riporta l’analisi di Informazione Fiscale sulla sentenza n. 25377/2026, «gli utili accantonati a riserva non concorrono» alla base imponibile previdenziale.
Il ragionamento della Corte parte dalla norma che regola la contribuzione dei soci: «l’articolo 3-bis del D.L. 384/1992 lega i contributi ai redditi d’impresa che il soggetto obbligato dichiara ai fini IRPEF» — è la formulazione usata nella ricostruzione di Studio Pizzano. In una SRL ordinaria l’utile messo a riserva non è reddito dichiarato dal socio: quindi, per la Cassazione, non può essere base per il contributo.
Quali sono le sentenze, esattamente?
Non è una pronuncia isolata, ed è questo che la rende rilevante: è una serie depositata dalla Sezione Lavoro in dieci giorni.
| Data di deposito | Numeri delle sentenze |
|---|---|
| 16 settembre 2026 | dalla n. 25377 alla n. 25383 |
| 17 settembre 2026 | n. 25465, 25466, 25467 |
| 21 settembre 2026 | n. 25628, 25629, 25630 |
| 25 settembre 2026 | n. 25780, 25781 |
La capofila è la n. 25377 del 16 settembre 2026. Oltre all’articolo 3-bis del D.L. 384/1992, le motivazioni richiamano l’articolo 81 del TUIR e l’articolo 23 della Costituzione, cioè il principio per cui una prestazione patrimoniale si impone solo in base alla legge.
Perché riguarda chi vende online?
Per una ragione strutturale del canale. Un’azienda che vende su Amazon o con un e-commerce proprio ha bisogno di merce a magazzino prima di incassare: il capitale resta immobilizzato per settimane, a volte mesi, fra acquisto, spedizione ai centri logistici e vendita. Distribuire l’utile significa togliere benzina a quel motore, quindi l’utile resta in società per finanziare lo stock.
Il risultato è che molti soci lavoratori di SRL dell’e-commerce hanno dichiarato per anni una quota di reddito di partecipazione su cui hanno pagato contributi, senza avere mai incassato quei soldi. È esattamente la fattispecie di queste sentenze.
Lo dico da imprenditore prima che da consulente: nelle call in cui apriamo i conti di un canale Amazon, quando arriviamo alla riga dell’utile la frase che sento più spesso è “quei soldi non li ho mai visti, sono tutti a magazzino”. Se vuoi capire quanta parte del margine è già assorbita dai costi del canale prima di arrivare all’utile, il metodo è in come si calcola il margine netto su Amazon; se stai ancora decidendo come impostare il canale, la base è nella guida su come vendere su Amazon nel 2026.
Che differenza c’è fra utile distribuito e utile accantonato?
È la distinzione su cui ruota tutto.
- Utile distribuito: l’assemblea delibera la distribuzione, il socio incassa il dividendo. Il denaro esce dalla società ed entra nel patrimonio del socio.
- Utile accantonato a riserva: l’assemblea delibera di non distribuire. L’utile resta nel patrimonio della società, iscritto a riserva in bilancio. Il socio non incassa nulla.
Fino a queste sentenze, nella prassi INPS, la quota di reddito “imputata” al socio entrava nella base contributiva indipendentemente dal fatto che fosse stata incassata. Dopo, la tesi è che si contribuisce su quello che si dichiara ai fini IRPEF, non su un reddito figurativo.
Perché l’utile resti in società non è una scelta fiscale, è una necessità di cassa: nel caso studio sul lancio di un catalogo da zero si vede bene quanto tempo passa fra l’acquisto della merce e il primo mese di vendite vere. Se vuoi un’ora di chiarezza sui conti del tuo canale prima di parlare di contributi, prenota una call di 30 minuti con me.
L’INPS ha cambiato le sue istruzioni?
No, e questo è il punto da capire prima di prendere qualunque decisione. La pronuncia contraddice la circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 e le istruzioni del quadro RR del modello Redditi PF 2026, che prevedevano l’inclusione della quota di reddito dichiarata a prescindere dalla distribuzione. Come annota Studio Pizzano, «l’INPS non ha emesso alcuna circolare di adeguamento». La stessa frattura fra giurisprudenza e prassi amministrativa è ricostruita nell’analisi di NT+ Lavoro del Sole 24 Ore sull’imposizione contributiva dei soci di SRL.
Tradotto: la Cassazione dice una cosa, il modulo che il tuo commercialista compila dice ancora l’altra. Chi compila il quadro RR escludendo l’utile accantonato lo fa in controtendenza rispetto alle istruzioni vigenti, e si espone a un recupero dai controlli automatizzati dell’INPS, da difendere poi davanti al giudice del lavoro citando queste sentenze.
Le SRL in trasparenza fiscale sono escluse?
Sì. Per le SRL che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR il principio non si applica: in quel regime il reddito è imputato per legge ai soci anche se non distribuito, quindi resta base contributiva. Prima di qualunque conto, la prima verifica è quindi su quale regime la società ha adottato, anno per anno.
Per quali anni si può chiedere il rimborso?
Qui le posizioni non coincidono, e vale la pena saperlo invece di scoprirlo dopo.
- L’INPS stesso, nella circolare n. 75 del 6 maggio 2021, scrive che i versamenti indebiti alle gestioni artigiani e commercianti sono indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile e che «il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall’articolo 2946 del c.c.». La stessa circolare precisa che l’Istituto restituisce solo gli importi per i quali la prescrizione non è ancora decorsa.
- Parte dei commentatori indica invece un termine di cinque anni, richiamando l’articolo 3, comma 9, della legge 335/1995. Sul punto, la lettura prevalente della stampa specializzata è quella decennale, in linea con la circolare.
La conseguenza pratica è la stessa in entrambe le letture: ogni anno che passa senza presentare domanda è un anno che si perde, perché le somme prescritte restano acquisite all’INPS. E c’è un’altra cosa che conviene sapere, scritta nella stessa circolare: i contributi indebitamente versati «non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse», cioè non fanno alzare la pensione. Non c’è nessun premio nascosto nel lasciarli lì.
Come si presenta la domanda e cosa serve?
La domanda di rimborso si presenta all’INPS allegando la documentazione che prova l’accantonamento. Prima di presentarla servono quattro verifiche, che sono il lavoro vero:
- Il regime della società anno per anno: ordinario oppure trasparenza ex articoli 115-116 TUIR (nel secondo caso non si procede).
- La prova documentale dell’accantonamento: bilancio approvato e verbale di assemblea che delibera di non distribuire. Senza delibera non c’è niente da sostenere.
- Gli importi effettivamente versati per ciascuna annualità, distinguendo la quota sul minimale (comunque dovuta) da quella calcolata sul reddito.
- Eventuali contestazioni o avvisi già aperti sulla posizione, che cambiano la strategia.
Sono quattro verifiche che richiedono bilanci, verbali ed estratti contributivi: non è un modulo da compilare in dieci minuti, ed è il motivo per cui la risposta onesta alla domanda “quanto mi devono?” è “dipende dai tuoi documenti”.
Conviene già escludere l’utile accantonato dal quadro RR?
È la decisione più delicata e non è una decisione da prendere leggendo un articolo. Le due strade sono:
- Prudente: continuare a compilare il quadro RR secondo le istruzioni vigenti, evitare il recupero automatico, e presentare separatamente istanza di rimborso per gli anni passati. È l’approccio che la stampa specializzata consiglia per il 2025-2026.
- Aggressiva: escludere subito l’utile accantonato, documentando tutto, mettendo in conto una possibile contestazione INPS da difendere in giudizio sulla base di queste sentenze.
La scelta dipende dagli importi in gioco, dalla solidità della documentazione e da quanto si è disposti a sostenere un contenzioso. Va fatta con il proprio commercialista e, se gli importi lo giustificano, con un legale del lavoro.
Una nota di metodo che vale anche fuori da questo tema: il costo del lavoro e i contributi sono la voce che più spesso viene sottovalutata quando si confrontano due strade: lo abbiamo messo nero su bianco con i numeri di mercato in account manager Amazon interno o agenzia. E se il canale Amazon è ancora da mettere in ordine prima di guardare al fisco, il perimetro di un servizio di gestione serio è in gestione account Amazon.
Cosa queste sentenze NON dicono
Tre cose, per non partire con l’idea sbagliata:
- Non dicono che il socio lavoratore non paga contributi. Il contributo sul minimale resta dovuto, e resta dovuto sul reddito effettivamente distribuito e dichiarato.
- Non sono una legge né una circolare. Sono sentenze: orientano, non sostituiscono le istruzioni amministrative finché l’INPS non si adegua o il legislatore non interviene.
- Non garantiscono un rimborso a nessuno. L’esito dipende dai documenti, dal regime della società e dai termini. Chiunque prometta una cifra prima di aver visto bilanci e verbali sta vendendo qualcosa, non valutando un caso.
Se il tema ti riguarda, la cosa utile da fare questa settimana è una sola: chiedere al commercialista l’elenco degli anni in cui l’utile è stato accantonato e la copia dei verbali. Da lì si capisce in dieci minuti se vale la pena approfondire.
Domande frequenti
Che cosa hanno stabilito le sentenze della Cassazione di settembre 2026?
Che gli utili prodotti da una SRL e accantonati a riserva, se non distribuiti al socio né a lui imputati fiscalmente, non entrano automaticamente nella base imponibile dei contributi che il socio lavoratore versa alla gestione artigiani o commercianti. La capofila è la n. 25377 del 16 settembre 2026, seguita da altre pronunce depositate fino al 25 settembre.
Vale anche per le SRL in trasparenza fiscale?
No. Nelle SRL che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR il reddito è imputato ai soci per legge anche se non distribuito, quindi resta base contributiva. La prima verifica da fare è proprio quale regime la società ha adottato, anno per anno.
Posso già smettere di pagare contributi sull’utile che lascio in società?
L’INPS non ha emesso alcuna circolare di adeguamento e le istruzioni del quadro RR del modello Redditi PF 2026 chiedono ancora di includere la quota di reddito dichiarata. Chi esclude l’utile accantonato si espone a un recupero dai controlli automatizzati, da difendere poi in giudizio citando queste sentenze. È una scelta da prendere con il proprio commercialista, non da leggere in un articolo.
Per quanti anni indietro posso chiedere il rimborso?
L’INPS, nella circolare n. 75 del 6 maggio 2021, applica l’ordinario termine di prescrizione decennale dell’articolo 2946 del codice civile, restituendo solo gli importi non ancora prescritti; una parte dei commentatori indica invece cinque anni richiamando la legge 335/1995. In ogni caso ogni anno che passa senza domanda è un anno che si perde.
Quali documenti servono per la domanda di rimborso?
I bilanci approvati e i verbali di assemblea che deliberano di non distribuire l’utile, gli estratti contributivi con gli importi versati anno per anno, e la verifica che la società non fosse in trasparenza fiscale. Senza la delibera di accantonamento non c’è nulla da sostenere.
I contributi versati in più aumentano almeno la pensione?
No. La circolare INPS 75/2021 è esplicita: i contributi indebitamente versati non sono computabili ai fini del diritto alle prestazioni né della loro misura. Restano somme senza effetto previdenziale, recuperabili solo con la domanda di rimborso entro i termini.
Articolo di Mario Napoli, founder di Spinta eCommerce — agenzia italiana specializzata nella gestione di account Amazon.
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